Piero Ciottoli

Il contratto di affitto è sicuramente valido non essendo la controparte conduttrice tenuta a conoscere le dinamiche interne degli eventuali altri soggetti comproprietari e ciò vale, in particolar modo, se il contratto di affitto è stato perfezionato tramite agenzia.

L’articolo 1103 del codice civile stabilisce che ciascun comproprietario può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della propria quota.

Il comproprietario che abbia agito da mandatario, nel disporre del bene comune indiviso senza conferimento del mandato regolato da una scrittura privata sottoscritta anche dalla totalità dagli altri comproprietari, può essere citato in giudizio dal comproprietario dissenziente per risarcimento danni conseguenti alla violazione di quanto disposto dall’articolo 1705 del codice civile. Beninteso, qualora il danno risultasse dimostrabile e quantificabile.


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