Giuseppe Pennuto

La sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria comminata quando viene superato di oltre 40 km/h il limite di velocità imposto dal codice della strada oppure quando il conducente è un neopatentato (indipendentemente dal numero di km/h in eccesso al limite imposto).

In caso di contestazione differita della violazione, la sanzione amministrativa e quella accessoria vengono notificate al proprietario del veicolo a bordo del quale è stata commessa l’infrazione, proprietario che potrebbe anche indicare alla Pubblica Amministrazione accertatrice della violazione al codice della strada un diverso soggetto responsabile, munito di patente, che si trovava alla guida del veicolo al momento dell’infrazione ed alla patente del quale andranno anche decurtati eventuali punti patente.

Una volta completato l’iter di identificazione del conducente resosi responsabile della violazione al codice della strada che comporta la sospensione della patente, la pratica viene trasmessa in Prefettura. Il Prefetto notificherà un’ordinanza di sospensione della patente al conducente così identificato, con l’invito a recarsi presso uno specifico commissariato di zona per la consegna del documento di guida, che verrà restituito alla fine del periodo previsto di sospensione (in caso di superamento del limite di velocità di oltre 40 km la sospensione varia da uno a tre mesi fino a sei mesi per un neopatentato).

Il conducente a cui è stata sospesa la patente, entro cinque giorni dal ritiro, può presentare istanza al Prefetto per ottenere un permesso temporaneo di guida.


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