Giovanni Napoletano

Avendo esercitato il diritto di rinuncia all’eredità, con apposita dichiarazione rilasciata ad un notaio o al, cancelliere del tribunale territorialmente competente, non è tenuta a saldare il debito accumulato nel tempo da suo marito.

A tal proposito, avendo lei fatto riferimento a bollette del 2003, dobbiamo precisare che la fattura di un’utenza domestica ha, normalmente, prescrizione quinquennale e che per le bollette dell’acqua, emesse a partire del 2020, il termine di prescrizione del diritto di esigere il pagamento al cliente utilizzatore è, addirittura, biennale.

Tuttavia, chiedendo la voltura della fornitura di acqua per decesso dell’intestatario, il fornitore potrebbe richiedere lo stato di famiglia al momento del decesso, e, come componente della famiglia anagrafica dell’intestatario, la società fornitrice potrebbe condizionare il buon fine della pratica di voltura al pagamento delle bollette insolute non ancora soggette a prescrizione quinquennale (se emesse fino a dicembre 2019) o a prescrizione biennale (se emesse a partire da gennaio 2020).

In parole povere, il cliente sottoscrittore del contratto di voltura può essere obbligato a pagare l’arretrato insoluto (non ancora ceduto a terzi) lasciato dal vecchio intestatario deceduto non in qualità di erede del vecchio intestatario, ma in qualità di convivente e familiare del vecchio intestatario.

Solo un nuovo inquilino (parliamo di un soggetto che abbia registrato un nuovo contratto di locazione con il locatore o che abbia acquistato l’immobile dopo il decesso del proprietario) può pretendere la voltura del contratto (se il contatore non è stato disattivato nel frattempo per morosità) o il subentro senza essere costretto a pagare gli arretrati non regolarizzati dal vecchio intestatario.

Riassumendo: se il coniuge dell’intestatario moroso che abbia rinunciato all’eredità va a vivere altrove, nessuno gli potrà chiedere il pagamento delle morosità dell’intestatario moroso. Discorso diverso per il coniuge dell’intestatario rinunciante all’eredità del de cuius e con lui anagraficamente convivente al momento del decesso, che chieda di sostituire l’intestatario moroso in qualità di contraente. In un tale scenario si configura, infatti, una sorta di di prosecuzione del precedente contratto e il volturante ne eredita anche le condizioni contrattuali, compresi i debiti ancora non ceduti a terzi (anche se ha rinunciato all’eredità).

Per finire, avendo lei rinunciato all’eredità non dovrà pagare gli arretrati richiesti dalla società di recupero crediti che l’ha contattata, per cui nemmeno le interesserà sapere come fare a conoscere eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Volendo continuare a servirsi del contratto di fornitura acqua intestato al coniuge defunto, dovrà corrispondere al fornitore gli importi dei crediti non ancora ceduti a terzi relativi a bollette non prescritte nel termine quinquennale (se emesse entro il primo gennaio 2020) oppure non prescritte nel temine biennale (se emesse a partire dal primo gennaio 2020). Il creditore (nella fattispecie il fornitore di acqua) è tenuto a richiesta del debitore ad esibire eventuali atti interruttivi dei termini di prescrizione: ma a tale proposito basterebbe, ad esempio, il promemoria di precedenti morosità maturate, riportate sulle bollette successivamente emesse.


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