Giovanni Napoletano

Quando viene a mancare una persona cara, esistono purtroppo anche delle beghe burocratiche da dover sbrigare: tra queste c’è la disdetta del Canone Rai.

Il Canone Rai è una tassa che sono chiamati a pagare i contribuenti in possesso di un apparecchio televisivo o un altro apparecchio dotato di sintonizzatore per la ricezione dei programmi Rai.

Chiariamo subito che non è sufficiente non guardare i canali Rai o non accendere mai la Tv per essere esentati dal pagamento della tassa.

Dal 1° gennaio 2016 è inoltre entrata in vigore la così detta presunzione di possesso della tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica ad uso domestico residente.

In pratica, da allora il pagamento della tassa avviene tramite la bolletta elettrica, poiché si presume che, in un’utenza domestica, ci sia almeno un apparecchio televisivo che consenta di guardare i programmi Rai. E’ inoltre bene sapere che il Canone Rai si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Proprio la modalità di addebito sulla bolletta elettrica può fornirci una prima importante indicazione su come disdire il Canone Rai in caso di decesso del titolare dell’abbonamento.

Vediamo perché.

Dal momento che la tassa dovuta per il Canone Rai è addebitata sulla bolletta elettrica, una delle prime soluzioni può essere quella di disdire il contratto di fornitura elettrica oppure di chiederne una voltura a proprio nome.

Entrambe le operazioni possono essere effettuate collegandosi al sito dell’azienda che fornisce l’energia elettrica oppure contattandola telefonicamente.

Un’altra possibile soluzione è quella di collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modulo di dichiarazione sostitutiva in cui l’erede afferma che lui stesso, o altro erede dell’abitazione in questione, è già intestatario di un’utenza su cui è dovuta la tassa.

In particolare, bisogna compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale dell’erede intestatario dell’utenza elettrica su cui è già addebitato il canone.

Vediamo allora le modalità di presentazione della domanda e le relative tempistiche. E’ bene ricordare che la dichiarazione sostitutiva può essere presentata:

  • tramite un’applicazione web
  • attraverso un apposito intermediario abilitato come, ad esempio, CAF; commercialisti, ecc. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.
  • tramite raccomandata senza busta da inviare a a: “Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio Canone Tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino”. Va allegata copia di un documento di identità e la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

Bisogna inoltre sapere che i termini di efficacia dipendono da quando viene presentata la dichiarazione.

In particolare:

  • se la dichiarazione è presentata entro il 31 gennaio dell’anno solare di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di riferimento;
  • se è presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
  • dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

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