Ornella De Bellis

Nel precedente intervento abbiamo scritto che, se il contratto di carta di credito è stato chiuso, unilateralmente, il 31 dicembre 2015 i dati negativi presenti nella CRIF (nella CRIF e non in CR) sarebbero stati oscurati a partire del 31 dicembre 2018 (tre anni dalla chiusura del rapporto di credito).

Quindi in CRIF i dati negativi avrebbero dovuto essere oscurati nel dicembre 2018.

Nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia, invece, le segnalazioni di sofferenza vengono perpetuate fino alla cessione del credito, alla iscrizione a perdita dell’intero credito (cosa che avviene quasi mai, perchè di solito i creditori iscrivono a perdita il credito lasciando un residuo di 251 euro, cosa che gli consente di mantenere il debitore segnalato in CR o di cedere il residuo), oppure fino al rimborso del credito.

Può darsi che il dato in CRIF sia stato trattato erroneamente: quello che è certo e che la sua posizione di cattivo pagatore verrà oscurata in CR nel novembre 2025.

Due sono le cose che non quadrano nella sua esposizione dei fatti: la banca, in presenza di violazioni contrattuali, può chiudere il rapporto di conto corrente unilateralmente, non ha bisogno del consenso del cliente. Inoltre le posizioni in sofferenza si trovano classificate solo nella CR Banca d’Italia e non nella CRIF. Sono proprio le sofferenze che consentono di continuare a segnalare la posizione di insolvenza vita natural durante, senza alcun limite di tempo così come invece stabilito dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati (come la CRIF) in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Il suggerimento è di effettuare visure sia in CRIF che in CR: in CRIF non dovrebbero essere censite posizioni a suo nome, in CR, invece, fino al novembre 2025 dovrebbe essere censita una posizione negativa con a latere annotazione di rimborso a saldo stralcio effettuato nel novembre 2022.


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