Purtroppo, il credito residuale del mutuo non è di natura esattoriale, nel senso che non è riconducibile a omesso o insufficiente versamento di contributi previdenziali e/o assistenziali, o a indebiti per prestazioni pensionistiche o assistenziali. Si tratta di un credito ordinario garantito da ipoteca già trascritta nei Pubblici Registri Immobiliari, e dunque, il credito non deve essere necessariamente affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) affinché possano essere avviate le opportune azioni esecutive, nei confronti del debitore inadempiente, finalizzate al recupero del mutuo residuo: per cui non può essere garantita l’inespropriabilità della prima casa del debitore in cui il debitore stesso risiede (articolo 76 del DPR 602/1973).
Tuttavia, posto che la decadenza dal beneficio del termine comporti il pagamento del mutuo residuo in un’unica soluzione, l’INPS non deve necessariamente procedere con espropriazione della casa del debitore gravata da ipoteca volontaria, ma può recuperare il proprio credito insoddisfatto anche attraverso pignoramento del conto corrente intestato al debitore o trattenuta diretta sullo stipendio/pensione del debitore.
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