Se il debito è stato annullato per intervenuta prescrizione ciò significa che il debito è stato originariamente certo, liquido ed esigibile.
Quindi, se l’iscrizione ipotecaria è stata effettuata dal Concessionario della riscossione prima della scadenza del termine ultimo di prescrizione, quando il credito azionato era certo, liquido ed esigibile, le spese di cancellazione gravano sul debitore, previa esibizione alla Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari della quietanza rilasciata dal Concessionario (o della sentenza).
Se, invece, l’iscrizione ipotecaria è stata effettuata dal Concessionario della riscossione dopo la scadenza del termine ultimo di prescrizione, quando cioè il debito risultava già prescritto, allora alla cancellazione dell’ipoteca a alle relative spese deve provvedere il Concessionario che ha iscritto ipoteca immobiliare in base ad un credito inesigibile.
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