Annapaola Ferri

La valenza notificatoria del telegramma, evidenziata nel precedente intervento, era esclusivamente finalizzata a chiarire a chi ci scriveva che la notifica di un atto può essere benissimo perfezionata con un telegramma, anche se lasciato nella cassetta postale condominiale, in occasione di una temporanea assenza del destinatario.

Nel caso specifico, tuttavia, non si capisce quale sia la funzione notificatoria assolta dal telegramma.

In generale, può accadere che un legale possa smarrire l’attestato di notifica di un precedente atto interruttivo dei termini di prescrizione del diritto ad esigere un credito rimasto insoddisfatto, ed allora invia una missiva al debitore in cui si riferisce alla precedente raccomandata, chiedendo che il debitore stesso assuma conseguenti decisioni rispetto ad essa. Qualora il debitore rispondesse affermando, ad esempio, di non poter, per ora, adempiere, chiedendo un ulteriore differimento dei tempi di rimborso, è fatta: il debitore, indirettamente ed implicitamente, conferma di aver ricevuto la citata precedente comunicazione ma di non poter soddisfare la richiesta di adempimento, evitando, così, la prescrizione della pretesa di rimborso.

Oppure, utilizzando la tecnica cosiddetta di pesca a strascico, un soggetto (anche spacciandosi come avvocato) invia una moltitudine di comunicazioni a pioggia, dal tenore di una laconica diffida ad adempiere, in cui si sollecita il destinatario ad effettuare il rimborso di fantomatici prestiti, erogati da creditori non meglio identificati e minacciando azioni giudiziali in assenza di un riscontro. Il debitore inadempiente ed ingenuo, spesso ci casca, contattando il mittente e fornendo egli stesso informazioni circostanziate su un eventuale prestito effettivamente ricevuto nel passato e non ancora rimborsato per sopravvenute complicazioni. Ed il gioco è fatto: da quel momento il mittente della diffida ad adempiere assume il ruolo di cessionario del prestito rimasto insoddisfatto e tampina il debitore incauto fino al raggiungimento di un accordo, concesso, magari, con un generoso saldo stralcio, per il rimborso del credito rimasto impagato. E questo è un altro possibile scenario in cui collocare il telegramma ricevuto.

A questo punto, allora, proprio per scongiurare il malaugurato caso in cui l’avvocato mittente sia davvero un avvocato ed esista davvero un prestito erogato e non rimborsato (e magari dimenticato, ormai), si può contattare il mittente con la necessaria cautela, chiedendo informazioni circa il telegramma ricevuto, ma restando bene attenti a non fornire alcun dato che possa risultare utile all’interlocutore per imbastire, successivamente, un tentativo di recupero del credito.


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