Tullio Solinas

La soluzione prospettata dai due giudici non è praticabile (evidentemente ciascun giudice non era a conoscenza dell’esistenza di un altro coerede): deve esistere un solo conto corrente sul quale devono confluire i proventi derivanti dalla liquidazione degli immobili del de cuius e dal quale devono essere prelevati i fondi per il pagamento dei debiti ereditari.

La situazione si risolve chiedendo al giudice tutelare la nomina a curatore dell’eredità beneficiata del coerede maggiorenne: quindi basterà aprire un semplice conto corrente esclusivamente intestato al coerede maggiorenne nominato curatore dell’eredità e nella successiva comunicazione al giudice delle coordinate del conto corrente destinato a raccogliere eventuali proventi della liquidazione dei beni immobili lasciati dal defunto e a prelevare i soldi necessari a soddisfare i creditori del de cuius (non oltre l’esaurimento dei fondi disponibili in conto corrente).

In questo modo, il conto corrente svolgerà le funzioni di conto corrente riservato all’eredità beneficiata.

Naturalmente, il coerede curatore dell’eredità sarà onerato dall’obbligo di rendicontazione periodica al giudice tutelare di qualsiasi movimento effettuato sul conto corrente personale che surroga quello associato all’eredità beneficiata, con le conseguenze civile e penali che ne derivano.

Per quanto riguarda il conto corrente intestato all’eredità beneficiata, si tratta di un normale conto corrente intestato all’erede (o al suo tutore, se l’erede è minorenne) che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario sul quale accreditare tutti ed esclusivamente i proventi generati dai beni inclusi nell’inventario (canoni di locazione di unità abitative, canoni di affitto di locali commerciali e/o industriali, interessi maturati in conto corrente, cedole obbligazionarie ed azionarie, proventi derivanti dalla liquidazione di beni immobiliari e mobiliari) con, un eventuale conto di deposito collegato sul quale depositare i titoli di credito, azionari e/o obbligazionari non ancora liquidati, lasciati in eredità dal defunto ed attribuiti all’erede che ha accettato con beneficio di inventario. In questo modo, l’erede che ha accettato con beneficio di inventario manterrà distinto il proprio patrimonio anche dai frutti dei patrimonio del defunto. L’estratto del conto corrente dell’eredità beneficiata, insieme all’inventario e agli atti che dimostrano l’avvenuta liquidazione dei beni inventariati, potranno essere opposti ai creditori qualora l’erede, che ha accettato con beneficio di inventario, voglia dimostrare l’esaurimento del patrimonio beneficiato e dei suoi eventuali frutti.


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