Giorgio Valli

Si tratta, evidentemente, di un versamento tardivo dell’Imposta dovuta:

  • se il versamento dell’IVA è avvenuto entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione da versare sarà pari all’1% dell’imposta versata in ritardo;
  • se il versamento dell’IVA è avvenuto dopo i 15 giorni, ma entro 30 giorni dalla data di scadenza, la sanzione da versare sarà pari all’1,5% dell’imposta versata in ritardo;
  • se il versamento dell’IVA è avvenuto dopo i 30 giorni, ma entro 90 giorni dalla data di scadenza, la sanzione da versare sarà pari al 15% dell’imposta versata in ritardo;
  • se il versamento dell’IVA è avvenuto dopo i 90 giorni dalla data di scadenza, la sanzione da versare sarà pari al 30% dell’imposta versata in ritardo.

Alla sanzione dovranno aggiungersi, naturalmente gli interessi calcolati al tasso legale annuo sull’imposta versata in ritardo a partire dal giorno di scadenza a quello in cui l’imposta è stata effettivamente versata (in ritardo).

Se il debito verrà iscritto a ruolo e successivamente affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) si aggiungeranno le spese di notifica di cartelle esattoriali ed ingiunzioni successive, nonché gli interessi moratori sulle somme iscritte a ruolo maturati dal giorno dell’iscrizione al ruolo al giorno di notifica della cartella esattoriale nonché dal 61.mo giorno successivo alla notifica della cartella esattoriale fino alla data di escussione coattiva del debitore.


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