Andrea Ricciardi

Dal 15 novembre 2022 fino al 15 aprile 2023 sarà in vigore l’obbligo degli pneumatici invernali o delle catene da neve a bordo del veicolo: la normativa prevede anche la possibilità di montare le gomme da neve un mese prima, 15 ottobre, e di toglierle un mese dopo la fine dell’obbligo, ossia il 15 maggio.

La sanzione applicata agli automobilisti che vengono trovati sprovvisti di catene a bordo o di gomme da neve va da un minimo di 41 euro a un massimo di 169 nei centri abitati, da 85 a 338 euro fuori dal centro urbano, mentre su autostrada va da un minimo di 80 euro a un massimo di 318 euro. Può inoltre essere disposto il fermo del veicolo fino alla messa in regola degli pneumatici. Nel caso non venga rispettato il fermo, è prevista una sanzione ulteriore di 84 euro e la decurtazione di 3 punti della patente

Per circolare in inverno, le gomme invernali possono avere anche un indice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sul libretto di circolazione, a patto che tale indice non sia inferiore a Q (fino a 160 km/h). Tuttavia, se le gomme invernali presentano un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sul libretto, è necessario sostituirle con le gomme estive il 15 aprile. Per chi nel periodo estivo circola con le gomme invernali con indice di velocità inferiore a quella riportato sul libretto, è prevista una multa che va 419 euro a 1.682 euro, il ritiro del libretto di circolazione e l’obbligo di revisione del veicolo.

Le gomme invernali devono avere la sigla M+S (Mud and Snow ossia Fango e Neve) oppure M&S, M/S, MS, M-S e il disegno di una montagna con un fiocco di neve. Sono esenti dall’obbligo coloro che montano le gomme all season omologate sulle quali deve essere sempre presente la dicitura M+S. Inoltre sono esenti dall’obbligo i ciclomotori e i motocicli che possono circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.


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