Simonetta Folliero

Non siamo noi a dover autorizzare chi ci interpella a fare o non fare questo o quello, altrimenti dovremmo semplicemente rispondere che l’intestatario di un conto corrente in odore di pignoramento che trasferisce le somme depositate ad un terzo, via bonifico, reca pregiudizio al proprio creditore e il terzo si rende partecipe all’atto doloso, atto doloso che, tuttavia, non comporta conseguenze penali.

Dal punto di vista civilistico, tuttavia, è bene sapere che il trasferimento di fondi da un soggetto A ad un altro B, che non sia giustificato da prestazioni professionali e/o servizi resi da B ad A, configura una donazione di A a favore di B.

Ora, seppure da intendersi come possibilità molto remota, il creditore di A potrebbe ottenere dal giudice adito la declaratoria di nullità della donazione effettuata da A in favore di B – se si tratta di una donazione di non modico valore evidentemente finalizzata a compromettere il recupero del credito nei confronti di A e come tale non assistita da atto notarile – con la conseguenza che il creditore di A potrebbe essere autorizzato a pignorare il conto corrente intestato a B al fine di recuperare le somme di danaro trasferite da A a B.

Insomma il rischio per il debitore di rimediare una brutta scoppola c’è sempre, anche se molto, molto remoto.


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