Giovanni Napoletano

Prima di decidere qualsiasi azione legale da intraprendere nei confronti del fornitore, compresa quella relativa alla possibile eccezione di prescrizione di alcune pretese pregresse, bisogna presentare un reclamo, anche utilizzando il modulo che i gestori rendono disponibile e stampabile sul sito Internet o presso gli eventuali sportelli dislocati sul territorio: il gestore, peraltro, deve indicare in bolletta e pubblicare sul sito almeno un recapito postale, un indirizzo PEC o fax per l’inoltro dei reclami.

Qualora il cliente non fosse stato soddisfatto dalla risposta al reclamo del gestore delle forniture idriche, va seguita la strada della conciliazione: uno strumento che consente di risolvere le controversie che possono insorgere tra l’utente e il proprio gestore senza ricorrere alle vie giudiziarie, nei casi in cui la problematica non abbia trovato adeguata e soddisfacente soluzione attraverso la presentazione di un reclamo.

Solo come extrema ratio va considerata la possibilità di portare in tribunale, sottoponendolo alla decisione del giudice, qualsiasi contenzioso con il fornitore. In tale ipotesi, tuttavia, bisognerà rivolgersi ad un legale. Tanto più che la controversia giudiziale risulterà inammissibile, se chi la propone non ha preventivamente percorso le strade offerte da soluzioni deflazionistiche quali, appunto, il reclamo e la conciliazione.

In ogni caso, con la costituzione in mora il gestore deve offrire un piano di rateizzazione. Per aderire alla rateizzazione il cliente deve pagare la prima rata almeno cinque giorni prima della data indicata nella costituzione in mora come termine ultimo di pagamento.

Il piano di rateizzazione deve avere una durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili di frequenza pari a quella della fatturazione, salvo diversi accordi tra le parti. La volontà dell’utente di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o per un periodo inferiore a 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o comunque in modalità documentabile.

Se l’utente non paga una rata, il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora e, se previsto dal piano di rateizzazione, l’utente deve saldare l’intero debito residuo entro 20 giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se non lo fa, il gestore può procedere alla limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura senza ulteriore preavviso.


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