Michelozzo Marra

In effetti non si può nemmeno impugnare il testamento con un’azione di riduzione per violazione della quota di legittima: infatti in assenza di coniuge e con due figli, la massa ereditaria si divide in 1/3 a ciascuno dei due figli ed 1/3 disponibile al de cuius che può lasciare la propria quota a chi meglio desidera, e, pertanto, se la massa ereditaria è costituita da 3 appartamenti, uno ad un figlio e due all’altro, il testamento è inattaccabile e l’azione di riduzione, avviata dal coerede che ha ricevuto meno, inammissibile.

la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Non è necessario, pertanto, presentare querela di falso, come avviene quando il testamento è un atto pubblico redatto da un notaio (Corte di Cassazione, sentenza 30733/2017).

Nemmeno si procede con querela di parte nei confronti di qualcuno (chi si sospetta abbia falsificato la firma del defunto), ma si presenta una richiesta di accertamento giudiziale sulla originalità della firma apposta al testamento dal defunto, senza accertamento di responsabilità su chi abbia, eventualmente, contraffatto la firma del defunto). Tuttavia sono necessari l’assistenza di un avvocato ed una perizia di parte.

Naturalmente, nel corso del procedimento giudiziale, in attesa di una sentenza, potrà sempre raggiungere un accordo con la controparte ed estinguere la procedura.


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