Piero Ciottoli

L’articolo 66 del codice civile (Disposizioni per l’attuazione del codice disposizioni transitorie) al comma 5 bis (comma inserito dall’articolo 63 comma 1-bis lettera b) del decreto legge 104/2020 e successivamente modificato dall’articolo 5-bis, comma 1), del decreto legge 125/2020 ) prevede che, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini (in numero e non in millesimi ndr), la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.

Dunque, non le resta che contattare i condomini (se non per questa assemblea, almeno per la prossima) per raccogliere il consenso della maggioranza di essi e trasmettere la documentazione all’amministratore onde ottenere l’autorizzazione a collegarsi da remoto, amministratore il quale dovrà pure attrezzarsi con la scelta e l’acquisizione di una piattaforma di videoconferenza (che di solito non è gratuita per il partecipante che organizza la call conferenze, se non si vogliono tollerare brusche e continue interruzioni della versione demo, allo scadere di intervalli temporali di pochi minuti).


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