Sicuramente ci sarà l’azione esecutiva promossa dal beneficiario insoddisfatto a carico del debitore inadempiente, basata sulla cambiale che la banca ha certificato come impagata (che pertanto costituisce titolo esecutivo) e finalizzata al recupero dell’importo portato della cambiale.
Eventualmente potrebbe esserci anche il protesto della cambiale (lo deciderà la banca, dove avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, in accordo con il creditore insoddisfatto) che potrebbe comportare anche l’iscrizione del debitore inadempiente nel Registro Informatico dei Protesti (RIP).
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