Non è necessaria, in udienza, la presenza del debitore sottoposto ad azione esecutiva: successivamente, qualora la dichiarazione resa dal terzo datore di lavoro (e/o dall’Istituto bancario presso cui è in essere il rapporto di conto corrente), ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile, risultasse non conforme alla realtà oggettiva oppure il giudice non si attenesse ad essa, il debitore esecutato potrà presentare ricorso al giudice dell’esecuzione con il supporto di un avvocato.
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