Annapaola Ferri

La normativa vigente tutela il cittadino, stabilendo un termine temporale di decadenza che la Pubblica Amministrazione (PA) non può oltrepassare per notificare al destinatario un accertamento fiscale: il termine decadenziale varia a seconda del tributo e decorre dal momento in cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare il versamento che ha omesso o ha eseguito con un importo ritenuto insufficiente dalla PA.

L’accertamento notificato agli eredi dopo il decesso del contribuente defunto ma entro i termini di decadenza viene accollato agli eredi medesimi i quali pur esentati dalle eventuali sanzioni amministrative comminabili al defunto a fine iter (che sono personali e non trasmettono per successione) potrebbero essere obbligati (in caso di accertamento divenuto definitivo) a versare, pro quota, ma in modo solidale, l’importo dei tributi evasi totalmente o parzialmente dal defunto, con i relativi interessi legali maturati per il ritardato pagamento.

La ratio della norma è radicata nella circostanza che l’omesso o il parziale versamento dei tributi posti a carico del contribuente, poi defunto, rappresentano un ingiusto arricchimento per gli eredi.

E’ questa la ragione per cui nel nostro ordinamento giuridico è prevista l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, in particolare quando si teme l’esito di un possibile accertamento fiscale a carico del de cuius.


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