Tullio Solinas

Nei casi in cui il licenziamento del lavoratore venga intimato senza rispettare il periodo di preavviso, la cui diversa durata, prevista nei contratti collettivi, negli accordi integrativi o nella normativa vigente, varia in ragione della categoria di appartenenza o dell’anzianità di servizio (nella fattispecie 120 giorni), l’Amministrazione, datrice di lavoro, è tenuta a corrispondere la cosiddetta indennità sostitutiva del mancato preavviso.

Nel caso in cui il datore di lavoro receda dal rapporto di lavoro senza rispettare il periodo di preavviso e sia tenuto a corrispondere la relativa indennità sostitutiva, l’indennità è imponibile ai fini contributivi.

L’indennità di mancato preavviso è infatti soggetta a contribuzione per effetto dell’esplicita disposizione contenuta nell’articolo 12, comma 4, lettera b), della legge 30 aprile 153(1969. Durante il periodo del preavviso non prestato sono riconosciuti al lavoratore i diritti che gli sarebbero spettati nel corso del rapporto di lavoro, compresi dunque i contributi previdenziali a suo favore, con la conseguenza che la somma in questione risulta assoggettata al regime contributivo ordinario per tutte le somme a carico dei lavoratori, nonché per l’ammontare a carico del datore.

L’indennità sostitutiva di mancato preavviso è, quindi, assoggettata a contribuzione ai fini pensionistici. In altre parole, il datore di lavoro avrebbe dovuto versare i contributi pensionistici relativamente all’importo (lordo) corrisposto per il mancato preavviso.

E’ quanto chiarisce il messaggio INPS 1974/2018.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.