Contributi INPS a carico del datore di lavoro relativi al periodo di mancato preavviso in caso di licenziamento


Il datore di lavoro avrebbe dovuto versare i contributi pensionistici relativamente all’importo lordo corrisposto per il mancato preavviso





Nel marzo del 2015 sono stato licenziato e quell’azienda decise di pagarmi per il mancato periodo di preavviso che per il CCNL di categoria e la mia anzianità di servizio era di 120 giorni.

L’avvocato a cui mi rivolsi all’epoca mi disse che in ogni caso l’azienda doveva coprire per l’intero periodo del mancato preavviso con i contributi pensionistici spettanti ma da un recente controllo che ho fatto sull’estratto contributivo dal sito INPS per i 4 mesi corrispondenti c’è un vuoto dalla data del licenziamento sino a quando ho iniziato a percepire l’ AsPI che come mi dissero da INPS non poteva essermi corrisposta durante il periodo di mancato preavviso.

Secondo il Vs. parere, l’azienda ha mancato ad adempiere al versamento dei contributi?

Nei casi in cui il licenziamento del lavoratore venga intimato senza rispettare il periodo di preavviso, la cui diversa durata, prevista nei contratti collettivi, negli accordi integrativi o nella normativa vigente, varia in ragione della categoria di appartenenza o dell’anzianità di servizio (nella fattispecie 120 giorni), l’Amministrazione, datrice di lavoro, è tenuta a corrispondere la cosiddetta indennità sostitutiva del mancato preavviso.

Nel caso in cui il datore di lavoro receda dal rapporto di lavoro senza rispettare il periodo di preavviso e sia tenuto a corrispondere la relativa indennità sostitutiva, l’indennità è imponibile ai fini contributivi.

L’indennità di mancato preavviso è infatti soggetta a contribuzione per effetto dell’esplicita disposizione contenuta nell’articolo 12, comma 4, lettera b), della legge 30 aprile 153(1969. Durante il periodo del preavviso non prestato sono riconosciuti al lavoratore i diritti che gli sarebbero spettati nel corso del rapporto di lavoro, compresi dunque i contributi previdenziali a suo favore, con la conseguenza che la somma in questione risulta assoggettata al regime contributivo ordinario per tutte le somme a carico dei lavoratori, nonché per l’ammontare a carico del datore.

L’indennità sostitutiva di mancato preavviso è, quindi, assoggettata a contribuzione ai fini pensionistici. In altre parole, il datore di lavoro avrebbe dovuto versare i contributi pensionistici relativamente all’importo (lordo) corrisposto per il mancato preavviso.

E’ quanto chiarisce il messaggio INPS 1974/2018.

10 Settembre 2022 · Tullio Solinas


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