Qualora da un eventuale controllo della DSU/ISEE a suo tempo presentata dal richiedente la prestazione, dovesse emergere l’omissione della componente aggiuntiva relativa ad uno dei figli, ovvero la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica sostanzialmente mendace, verrebbe comminata una sanzione penale al richiedente, il quale sarebbe chiamato, altresì, a restituire i benefici fruiti in termini di canone residenziale a cui non aveva diritto.
Nel caso in cui il richiedente mendace fosse deceduto al momento dell’emersione dell’illecito, le sanzioni penali non si trasmetterebbero agli eredi, in quanto strettamente personali.
Gli eredi del de cuius, invece, sarebbero tenuti a rimborsare l’INPS per i contributi erogati a favore del richiedente deceduto che non avesse avuto diritto al beneficio compilando correttamente la DSU/ISEE per accesso alle RSA.
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