Giorgio Martini

La normativa vigente non prevede un termine per l’effettuazione della rinuncia: ne discende che la dichiarazione di rinuncia può essere presentata, al notaio o alla cancelleria del tribunale, entro il medesimo termine di prescrizione previsto per l’accettazione dell’eredità, ovvero dieci anni dall’apertura della successione (la data del decesso del de cuius), così come stabilito dall’articolo 480 del codice civile.


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