Annapaola Ferri

Non conoscendo la genesi del debito possiamo solo immaginare che suo padre, ad esempio, si fosse obbligato, con le cambiali, a rimborsare il debito accumulato da sua madre relativo al mancato pagamento del canone di locazione e che una volta le cambiali fossero rimaste impagate, Aler abbia tentato di riscuotere il debito dal soggetto coobbligato, cioè sua madre.

In pratica, se io, Sempronio, ho un debito di tot euro con Caio e trovo un Tizio, nullatenente, che si offre di saldare il debito al mio posto, firmando cambiali, il terzo si cautela inserendo nella transazione di regolazione contrattuale della debenza, che qualora Tizio non adempisse, il residuo resti addebitato a Sempronio o, in altre parole, che il debito venga costituito come solidale. Oppure può darsi, semplicemente, che i suoi genitori abbiano adottato, con il matrimonio, un regime legale patrimoniale di comunione dei beni. Sotto questo aspetto l’intervenuto divorzio è irrilevante essendo il debito maturato prima dello scioglimento del matrimonio.

Piuttosto, aldilà delle motivazioni per cui sua madre è ritenuta responsabile del debito pur non avendo firmato le cambiali scadute e non onorate da suo padre, sappia che se suo padre o sua madre decedessero, lei erediterà una quota del debito ascritto ai suoi genitori e che per non accollarsi tale quota debitoria, dovrà procedere alla rinuncia all’eredità in occasione di ciascuno dei due decessi (stia attenta, ciò vale anche se i suoi genitori non le lasciassero nemmeno una spilla).


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