Patrizio Oliva

Secondo l’articolo 547 del codice di procedura civile, con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo (il rappresentante legale dell’azienda datrice di lavoro), personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Quindi, la presenza in udienza del lavoratore debitore, sottoposto ad azione esecutiva, nonché dell’azienda datrice di lavoro, non è obbligatoria: le decisioni del giudice verranno notificate all’uno e all’altra.

Il giudice del pignoramento assume le proprie decisioni in base alla normativa vigente ed alla dichiarazione del terzo: la presenza in udienza del debitore non può in alcun modo servire ad ottenere uno sconto sulla trattenuta, con o senza avvocato. Peraltro, se il giudice concedesse al debitore uno sconto in base alle sue attuali e particolari condizioni economiche, non attenendosi alla vigente normativa, il creditore procedente avrebbe parecchio da ridire e presenterebbe sicuramente ricorso ad altri giudici competenti.

Qualora si ritenesse l’operato del giudice non rispondente alle norme di legge, il debitore, con il supporto di un avvocato, potrà rivolgersi al giudice dell’esecuzione.


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