Se la Cassazione scrive che un giorno di ritardo si può tollerare bisogna arrivare in Cassazione, citando il precedente, qualora, naturalmente, le condizioni al contorno siano le medesime del caso giudicato dalla Suprema Corte e chiedendo l’applicazione, dell’orientamento già espresso, alla propria situazione. Le pronunce di Cassazione non fanno normativa vigente ma esprimono un orientamento giurisprudenziale a cui i giudici di merito (in occasione di un eventuale ricorso del cittadino) sono tenuti ad uniformarsi.
La decadenza della rateizzazione con Agenzia delle Entrate, può avvenire in una delle seguenti ipotesi:
– quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo) per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro
– se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.
Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo. In effetti, con un ritardo di un solo giorno, non si capisce come sia scattata la decadenza.
Tuttavia, le sanzioni e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sul debito residuo(nella fattispecie sull’importo dell’ultima rata, al netto, naturalmente delle quote già pagate) e non sull’intero ammontare dell’imposta indicata nella comunicazione (standard) tramessa al debitore inadempiente. Quindi trattandosi dell’ultima rata l’aggravio per il ritardato pagamento non dovrebbe essere eccessivo.
Concludendo, non le resta che pagare il debito residuo (l’ultima rata gravata da interessi per il ritardo), oppure presentare ricorso al giudice tributario e, in caso di rigetto, arrivare fino in Cassazione (sempre che il legale chiamato a difesa ritenga che il caso oggetto di contenzioso sia conforme a quello già oggetto di sentenza favorevole pronunciata dagli ermellini), oppure citare per danni il commercialista che con il suo colpevole e negligente comportamento ha determinato la decadenza della rateizzazione in corso. Purché l’attore disponga di copia conforme del mandato conferito al convenuto professionista, dell’accettazione da parte di quest’ultimo dell’incarico specifico di effettuare i pagamenti relativi alle scadenze del piano di ammortamento poi decaduto e all’ulteriore condizione che il presunto danneggiato possa provare di aver messo a disposizione del commercialista stesso, in tempo utile, la liquidità necessaria per poter adempiere al mandato.
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