Se il regime patrimoniale adottato con il matrimonio è di comunione dei beni, Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe disporre il fermo amministrativo sui veicoli intestati al coniuge in comunione dei beni: infatti l’articolo 86 (fermo dei beni mobili registrati) del DPR 602/1973 dispone che la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati é avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nel Pubblico registro automobilistico.
Per evitare dubbi, va chiesto l’estratto del certificato di matrimonio al Comune dove sono state celebrate le nozze: se sull’atto non sono riportate annotazioni, vuol dire che i coniugi sono sposati in regime di comunione legale dei beni. In questo caso converrà trasferire la proprietà dei veicoli ad altro familiare.
La cosa più grave della situazione illustrata è che, in caso di comunione dei beni e premorienza del coniuge debitore, una rinuncia all’eredità potrebbe essere non sufficiente per evitare l’accollo dei debiti a carico del coniuge superstite non debitore (almeno per un 50% dell’importo complessivamente ascritto al coniuge deceduto). Anche considerando che l’attuale giurisprudenza è orientata a considerare le somme risparmiate dal coniuge professionista nel versamento di contributi previdenziali e imposte sul reddito, come finalizzate a soddisfare le esigenze della famiglia.
Ma nessuna paura: il problema si pone se, e solo se, sua madre non risulta essere nullatenente. Tuttavia, sarebbe buona cosa se i figli (o meglio tutti i chiamati) rinunciassero all’eredità in occasione del decesso di ciascuno dei due genitori.
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