Siamo consapevoli che sul web, in merito alla durata di un contratto di lavoro subordinato sottoscritto in corso di fruizione NASpI, all’importo lordo annuo percepito per la prestazione resa e alle conseguenze della durata del rapporto di lavoro e del reddito percepito sul diritto all’indennità di disoccupazione (decadenza del beneficio, sospensione, o prestazione ridotta all’80%) si registrano diverse, contrastanti e incompatibili posizioni.
In un tale scenario, allora, per dare un contributo alla chiarezza, non possiamo che far riferimento alle FAQ ufficiali INPS sulla NASpI, secondo le quali:
In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, la prestazione decade.
In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato inferiore a sei mesi e con un reddito annuo presunto inferiore a 8.145 euro, si ha diritto alla prestazione a condizione che venga comunicato all’INPS il reddito annuo presunto. Richiedendo il cumulo, si potrà continuare a percepire la NASpI ridotta in misura pari all’80% del reddito presunto.
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