Michelozzo Marra

L’articolo 524 del codice civile (impugnazione della rinuncia all’eredità) stabilisce che se taluno rinunzia a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Si tratta, dunque, di una norma a tutela dei creditori dei chiamati all’eredità (nella fattispecie i genitori del defunto).


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