Per quanto attiene gli importi indicati in cartella esattoriale, bisogna considerare che, ai sensi della vigente normativa, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, effettuato non avendone diritto, equivale al mancato pagamento di quanto dovuto: dunque, gli interessi semestrali per ritardato pagamento (oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale) decorrono sull’ importo, calcolato nella misura edittale massima della sanzione (approssimativamente il doppio di quanto indicato nel verbale per il pagamento effettuato nei termini) e solo su questo nuovo importo viene poi effettuato lo sgravio di quanto anticipato dall’obbligato. In pratica, nel nostro ordinamento sanzionatorio, non esiste l’istituto dell’anticipazione volontaria (per un importo deciso arbitrariamente dell’obbligato).
Per quel che riguarda, invece, la ventilata prescrizione quinquennale della cartella esattoriale originata da sanzioni amministrative non ottemperate dall’obbligato, bisogna tener presente dello stop del decorso dei termini di prescrizione nel periodo di sospensione dell’attività di riscossione coattiva a favore della Pubblica Amministrazione (PA) decisa, per legge, causa emergenza Covid, dal giorno 8 febbraio 2020 al 31 agosto 2021.
L’articolo 68 del decreto legge 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia), in effetti, ha posticipato al 31 dicembre 2023 il termine di prescrizione per tutti gli atti la cui prescrizione sarebbe intervenuta nel periodo di sospensione delle attività di riscossione coattiva di competenza dei concessionari esattoriali.
Per finire, i termini di pagamento si intendono sempre decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.