Carla Benvenuto

Ai sensi dell’articolo 1810 del codice civile, se non è stato convenuto un termine, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede (indipendentemente dal fatto che il contratto sia stato registrato o meno).

Il comodante può chiedere al giudice ordinanza di rilascio: tuttavia in favore del comodatario interviene la sentenza 24618/2015 della Corte di cassazione in base alla quale il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’articolo 1809, comma 2,del codice civile, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.

Per difendersi da una eventuale richiesta di rilascio dell’immobile da parte del comodante, dunque, avrà purtroppo bisogno del supporto di un avvocato: forse sarà il caso di risolvere la questione con un accordo in ambito familiare.


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