Patrizio Oliva

L’articolo 72 ter del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, comma 1, si occupa di limiti di pignorabilità presso terzi per le azioni esecutive avviate da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER – Ex Equitalia) nei confronti dei debitori inadempienti agli obblighi verso la Pubblica Amministrazione e dispone che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2 mila e 500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2 mila e 500 euro e non superiori a cinquemila euro.

L’articolo 72 ter non si applica alle pensioni che godono già dei più favorevoli limiti di pignorabilità previsti dall’articolo 545 del codice di procedura civile,.

Quindi, ai sensi della normativa vigente, la pensione è sottoposta ai soli limiti di pignorabilità previsti dall’articolo 545 del codice di procedura civile, ovvero il 20% dell’importo della pensione (considerata al netto degli oneri fiscali) che eccede il minimo vitale (pari ad una volta e mezza il massimo dell’assegno sociale, alla data in cui si scrive circa 690 euro). Pertanto la trattenuta sulla pensione risulterà pari a 202 euro circa.

Analoga sarà l’entità della trattenuta che il creditore procedente otterrà dal giudice per il rimborso dei crediti azionati di natura ordinaria.

Quindi, ricapitolando, se dovessero avverarsi entrambe le situazioni, perderebbe circa 404 euro sulla pensione.


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