Giorgio Valli

Giusto, locatore e conduttore sono considerati debitori in solido rispetto alla mancata registrazione, presso Agenzia delle Entrate, del contratto di locazione: ai sensi dell’articolo 1292 del codice civile l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.

Ora all’Agenzia delle Entrate non interessa quali siano stati gli accordi intercorsi fra conduttore e locatore rispetto a chi, dei due, avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di versare l’importo dovuto e se uno dei due abbia, o meno, corrisposto all’altro la metà dell’importo dovuto.

Fatto sta che, essendo il locatore deceduto, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di escutere il conduttore (proprio ai sensi dell’articolo 1292 del codice civile): una volta adempiuto all’obbligo solidale il conduttore escusso potrà agire in sede legale, nei confronti degli eredi del locatore, per ottenere la restituzione della metà di quanto versato con F24 (anche le eventuali sanzioni e gli interessi di ritardato pagamento vanno divisi a metà dal momento che entrambi, locatore e conduttore, avrebbero dovuto vigilare sul corretto perfezionamento dell’adempimento relativo all’obbligazione solidale) oltre alla restituzione di quanto già versato al locatore, via bonifico; ovvero della metà dell’importo necessario alla registrazione del contratto di locazione.


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