Ludmilla Karadzic

Nella situazione esposta il debitore potrà senz’altro accedere ai benefici della legge 3/2012: quello che si potrà ottenere dal giudice del sovraindebitamento è la liquidazione volontaria dell’immobile posseduto, la riduzione parziale del debito con quanto ricavato dalla liquidazione e la esdebitazione del residuo.

Serve il supporto tecnico e giudiziale di un Organismo per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento riconosciuto dal Ministero della Giustizia.

Questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nella presentazione di un piano per la liquidazione volontaria dell’immobile di proprietà e l’esdebitazione del debito residuo.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.