Marzia Ciunfrini

Il creditore procedente deve presentare al preposto ufficio dei Pubblici Registri Immobiliari, territorialmente competente, la nota di trascrizione ipotecaria allegando l’atto presupposto all’iscrizione (contratto di mutuo, decreto ingiuntivo, sentenza passata in giudicato o immediatamente esecutiva), nonché la ricevuta di versamento delle imposte dovute (registro, relativamente all’atto su cui si basa la nota di trascrizione, ipotecaria e catastale): la trascrizione ipotecaria verrà effettuata nel minor tempo possibile e, comunque, entro trenta giorni dalla presentazione della nota di trascrizione.

Una volta effettuata la trascrizione dell’ipoteca nei Pubblici Registri Immobiliari, l’iscrizione di ipoteca sull’immobile del debitore inadempiente sarà immediatamente visibile tramite visura ed esplica tutta la sua efficacia nei confronti dei terzi possibili acquirenti o pignoranti.


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