Annapaola Ferri

Sullo stipendio possono gravare trattenute fino al 20% massimo dello stipendio (articolo 545 del codice di procedura civile), considerato al netto delle ritenute fiscali e contributive, nonché al lordo delle rate di rimborso di un eventuale prestito dietro cessione del quinto ottenuto: pertanto, una volta che fosse stato assegnato dal giudice il 20% dello stipendio – considerato al netto delle ritenute fiscali e contributive, nonché al lordo di eventuali prestiti dietro cessione del quinto – si presentassero altri creditori insoddisfatti, ciascuno di questi dovrebbe attendere che il credito azionato dal precedente creditore pignorante venisse integralmente soddisfatto.

In pratica, si dice che dopo il primo pignoramento stipendiale, gli altri eventuali creditori pignoranti dovranno accodarsi.


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