Patrizio Oliva

Nello scenario ipotizzato nel quesito, l’INPS è tenuta, in base al disposto dell’articolo 546, comma 1 del codice di procedura civile, ad osservare agli obblighi che la legge impone al custode, ovvero accantonare (trattenere) il 20% dell’importo pensionistico, al netto degli oneri fiscali, eccedente il valore corrente del minimo vitale (importo massimo dell’assegno sociale, aumentato della metà.

Quindi, in pratica, a partire dalla data di notifica del pignoramento (notifica che viene effettuata contestualmente al pensionato e all’INPS) la pensione continuerà ad essere corrisposta regolarmente al pensionato debitore, tuttavia decurtata della trattenuta appena sopra quantificata.


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