Michelozzo Marra

L’articolo 72 ter (limiti di pignorabilità) del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), stabilisce al comma 1 che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2 mila e 500 euro e non superiori a 5 mila euro.

In caso di errore del giudice nell’assegnazione dell’importo della trattenuta ad Agenzia delle Entrate Riscossione, il debitore potrà agire, con il supporto di un avvocato, con ricorso al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile.


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