Giovanni Napoletano

Purtroppo due sono i gravi inadempimenti sostanziali che possono essere eccepiti da ACEA per convalidare la pretesa economica formulata nei confronti dell’attuale intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica: in occasione della dismissione del negozio il vecchio conduttore, titolare del contratto, avrebbe dovuto provvedere alla disattivazione della fornitura di energia elettrica con sigillo del contatore e comunque, come previsto nel contratto d fornitura, avrebbe dovuto comunicare il nuovo domicilio a cui inoltrare le comunicazioni inerenti l’esecuzione del contratto.

Se il nuovo conduttore del negozio non ha effettuato la voltura del contratto di fornitura di energia è una questione che coinvolge esclusivamente i conduttori dell’immobile affittato, mentre per ACEA riguarda l’attuale intestatario del contratto di fornitura, il quale mai ha provveduto ad effettuare la disattivazione.


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