Come abbiamo più volte ripetuto, dopo il pignoramento del conto corrente e fino al decreto di assegnazione giudiziale al creditore procedente, all’intestatario del rapporto è inibita qualsiasi disposizione relativa alle somme depositate: ora, supponendo che lo stipendio e la pensione non siano stati ancora pignorati rispettivamente presso il datore di lavoro o l’INPS, se sul conto corrente vengono accreditati la pensione o lo stipendio dell’intestatario, il pensionato o il lavoratore dipendente può rivolgersi al funzionario preposto dell’agenzia bancaria o dell’ufficio postale, per prelevare entro i limiti di tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (oggi circa 1380 euro) l’ultima pensione o l’ultimo stipendio accreditati prima della data di notifica al terzo pignorato.
Sempre con il supporto di un funzionario alle dipendenze del terzo pignorato, sempre nell’ipotesi che lo stipendio e la pensione non siano stati ancora pignorati rispettivamente presso il datore di lavoro o l’INPS, l’intestatario del conto corrente pignorato su cui afferiscono stipendio o pensione può prelevare parte dell’ importo accreditato dopo la data di notifica al terzo pignorato: più precisamente il lavoratore dipendente può prelevare l’80% dello stipendio accreditato qualora il credito azionato sia di natura ordinaria o alimentare, oppure il 90% dell’importo accreditato qualora il credito azionato sia di natura esattoriale, sempre che lo stipendio netto non superi i 2.500 euro.
Qualora, invece, pensione o stipendio risultassero già pignorati rispettivamente presso INPS o presso il datore di lavoro da un creditore, naturalmente, diverso da quello che ha pignorato il conto corrente, qualora sul conto corrente fossero stati accreditati la pensione o lo stipendio dell’intestatario prima della notifica al terzo, il pensionato o il lavoratore dipendente può rivolgersi al funzionario preposto dell’agenzia bancaria o dell’ufficio postale, per prelevare entro i limiti di tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (oggi circa 1380 euro) la pensione o lo stipendio accreditati prima della data di notifica al terzo pignorato. Tuttavia, qualora ne valesse la pena, potrebbe ricorrere al giudice dell’esecuzione per vedersi accertato il diritto ad ottenere il 100% dell’importo accreditato in conto corrente.
Infine, se pensione o stipendio risultassero già pignorati rispettivamente presso INPS o presso il datore di lavoro da un creditore, naturalmente, diverso da quello che ha pignorato il conto corrente, qualora sul conto corrente fossero stati accreditati la pensione o lo stipendio dell’intestatario dopo la notifica al terzo, il debitore sottoposto ad azione esecutiva potrà prelevare il 100% degli importi accreditati. Anche qui, potrebbe essere forse necessario ricorrere al giudice dell’esecuzione in quanto il funzionario preposto potrebbe non essere al corrente del fatto che sullo stipendio o sulla pensione grava già una trattenuta giudiziale per debiti.
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