Ludmilla Karadzic

Ha capito male: la banca deve bloccare i prelievi e gli addebiti periodici in conto corrente, ma non blocca gli accrediti: per gli accrediti stipendiali successivi alla data di notifica del conto corrente – se il creditore procedente è Agenzia delle Entrate riscossione (AdER), se lo stipendio percepito dal debitore è minore di 2 mila e 500 euro, e se il debitore, nel frattempo, non ha prudentemente comunicato al datore di lavoro l’IBAN di un nuovo conto corrente dove trasferire la retribuzione mensile – il giudice assegnerà ad AdER solo il 10% dello stipendio accreditato.


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