Annapaola Ferri

Nel nostro ordinamento è il creditore procedente che sceglie quali beni del debitore inadempiente pignorare ed espropriare: tanto più che il creditore procedente potrebbe pignorare il conto corrente e una volta che il giudice gli abbia assegnato un saldo non nullo, procedere successivamente con il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro del debitore per il credito residuo.

A proposito del pignoramento del conto corrente sul quale vengono accreditati esclusivamente gli stipendi, in caso di risparmi formatisi nel tempo, questi sono pignorabili (integralmente) dal creditore procedente. Si salvano solo l’ultimo accredito prima della notifica del pignoramento (che può essere espropriato solo per la parte eccedente tre volte il massimo dell’assegno sociale) e gli stipendi accreditati successivamente alla notifica del pignoramento, che subiranno una detrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (20% quando vengono azionati crediti ordinari, 10% per stipendi fino a 2.500 euro lordi quando vengono azionati crediti esattoriali per cui agisce Agenzia delle Entrate Riscossione).


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