Se l’accredito della pensione è stato effettuato prima della notifica del pignoramento alla banca, il debitore pignorato può prelevare, con l’intermediazione di un funzionario della filiale di banca o dell’ufficio postale, l’importo del rateo accreditato fino a 1380 euro circa (tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale).
Se l’accredito della pensione viene effettuato, invece, dopo la notifica del pignoramento alla banca terza pignorata ed il debitore non è stato in grado, nel frattempo, di comunicare all’INPS un nuovo IBAN per l’accredito della pensione, il rateo spettante al debitore intestatario o cointestatario del conto corrente può essere decurtato del 20% per la parte eccedente il minimo vitale (ovvero per la parte che eccede 690 euro circa – minimo vitale pari ad una volta e mezza l’importo massimo dell’assegno sociale).
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