L’ipoteca immobiliare non è un’azione esecutiva finalizzata al recupero del credito vantato dal creditore, ma una semplice diposizione a tutela del credito vantato, specie nel contesto esattoriale laddove la proprietà immobiliare non è espropriabile (se è l’unica intestata al debitore e questi vi risiede) o è espropriabile in caso di più immobili detenuti dal debitore inadempiente, ma solo quando il credito azionato superi i 120 mila euro.
Dunque, a parte l’ipoteca, il creditore ha tutto il diritto di perseguire altri beni riferibili al debitore inadempiente (fermo amministrativo sui veicoli intestati al Pubblico Registro Automobilistico, pignoramento dello stipendio/pensione, pignoramento del conto corrente).
L’istanza di rateazione (se accolta) e il versamento della prima rata determinano l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, che tuttavia, riprenderebbero in caso di decadenza del piano di ammortamento concordato.
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