Ai fini del pignoramento, la pensione va considerata al netto degli oneri fiscali: dunque se non sbagliamo i calcoli, lei percepisce una pensione al netto di IRPEF di mille e 671 euro: considerando il minimo vitale di 690 euro, la trattenuta per pignoramento sarà pari al quinto della parte della pensione che eccede il minimo vitale, vale a dire circa 196 euro.
Il giudice dell’assegnazione deve tener conto esclusivamente delle trattenute per pignoramento pregresse e gravanti sul cedolino, oltre a quella corrente e di una eventuale cessione del quinto solo qualora la somma di quest’ultima e di tutte le trattenute per pignoramento gravanti sulla pensione, superasse la metà dell’importo netto della pensione stessa. Qualora il giudice tenesse conto di altre incombenze a carico del debitore pensionato sottoposto ad azione esecutiva (assegni di mantenimento, prestiti personali, eccetera), il creditore procedente avrebbe buon gioco a presentare e a vedersi accolto il ricorso al giudice dell’esecuzione.
Nel caso in esame la trattenuta di 196 euro per pignoramento corrente, sommata alla rata mensile di cessione del quinto arriva a 423 euro, per cui la rata di cessione del quinto è irrilevante ai fini del calcolo della trattenuta mensile che il giudice assegnerà al creditore procedente.
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