Ornella De Bellis

Quando si effettua un acquisto con possibilità di pagamento dilazionato, di solito si accetta, telefonicamente o compilando l’apposito modulo d’ordine da trasmettere via web, un finanziamento finalizzato all’acquisto: questo anche perché la società fornitrice deve fatturare (anche elettronicamente) al momento dell’avvenuta consegna del bene acquistato e non può differire i tempi di pagamento delle imposte dovute (IRPEG e IVA) al termine del piano di ammortamento previsto per l’importo anticipato dalla finanziaria. Quindi, la fattura elettronica viene emessa in concomitanza con il perfezionamento dell’ordine, laddove una finanziaria collegata abbia anticipato l’importo dovuto dal cliente che sceglie il pagamento dilazionato.

Ora, la normativa vigente a tutela del consumatore prevede che quest’ultimo possa, in alcuni casi, interrompere il pagamento dei beni acquistati a credito qualora la merca venduta presenti dei vizi o, addirittura, qualora la merce ordinata non venga consegnata.

Di certo, il pagamento delle rate in scadenza, collegate alla dilazione di pagamento, non possono essere negate alla finanziaria che ha anticipato il costo di acquisto dei beni (con tasso zero) per un disguido di fatturazione intervenuto con la società fornitrice del bene che procura un danno al consumatore di tipo assicurativo (e, probabilmente, anche di natura fiscale). Peraltro, oggi come oggi, la fattura relativa al presidio ortodontico acquistato avrebbe potuto essere scaricata tramite il servizio Sistema Tessera Sanitaria, disponibile online, tramite accesso con credenziali SPID.

In caso di inadempimento, la finanziaria creditrice potrà verosimilmente segnalare i suoi dati (codice fiscale e altri dati anagrafici) come debitrice inadempiente ad un SIC (Sistema di Informazione Creditizie), quali il CTC (Consorzio di Tutela del Credito), Experian, Cerved, la CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) eccetera.


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