Quando c’è un pignoramento, sia esso di pensione, di stipendio o di conto corrente è sempre il giudice, nel pieno rispetto delle regole sancite dalla normativa vigente, a stabilire l’esatto ammontare della somma (mensile o una tantum) da assegnare al creditore procedente.
Il terzo pignorato, (la banca, l’INPS o il datore di lavoro) non sono tenuti a conoscere dettagliatamente la legge che regola la materia dell’azione esecutiva nei confronti di un debitore inadempiente, ma devono solo ottemperare con accantonamenti (nel pignoramento della pensione o dello stipendio) o con il blocco dei movimenti in uscita (nel pignoramento del conto corrente).
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.