Tullio Solinas

Il nucleo familiare fiscale di riferimento del disoccupato (soggetto che abbia svolto e cessato attività di lavoro dipendente) al fine di poter valutare il diritto all’esenzione E02 dal pagamento del ticket sanitario è formato dal disoccupato stesso, dal coniuge del disoccupato e dai figli inclusi o meno nel medesimo stato di famiglia (cioè, coniuge e figli possono essere conviventi o meno con il disoccupato) nonché dai genitori, dai nipoti, da generi nuore, fratelli e sorelle conviventi (ovvero inclusi nello stato di famiglia e, pertanto, conviventi con il disoccupato).

Quello che qui rileva di interesse per il quesito posto, è che nel nucleo familiare fiscale non rientrano eventuali conviventi di fatto anche se ricompresi nello stato di famiglia del disoccupato.

Il nucleo familiare fiscale di riferimento per valutare il diritto all’esenzione E02 dal pagamento del ticket sanitario non ha nulla a che vedere con il nucleo familiare ai fini ISEE.

Quando si parla di reddito complessivo percepito dal nucleo familiare fiscale si intende la somma di tutti i redditi lordi IRPEF percepiti dai componenti il nucleo familiare fiscale nel corso dell’anno di imposta precedente.

L’esenzione ticket sanitario E02 spetta al nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore ad 8 mila e 263,31 euro, incrementato fino a € 11 mila e 362,05 euro, in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

Nell’ipotesi di assenza di figli e di altri familiari, come nella fattispecie, il soggetto disoccupato ha diritto, da single, all’esenzione dal ticket fiscale E02 se nell’anno precedente ha percepito un reddito IRPEF inferiore ad 8 mila e 263,31 euro.

Nell’ipotesi di un solo figlio e in assenza di altri familiari (come sopra specificato), il soggetto disoccupato ha diritto, da coniugato, all’esenzione dal ticket fiscale E02 se nell’anno precedente lui ed il coniuge hanno percepito, un reddito complessivo IRPEF inferiore ad 11 mila e 878,51 euro.

Per non fruire dell’esenzione è sufficiente non autocertificare il diritto all’esenzione: qualora il cittadino abbia fruito dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario senza averne diritto e risultasse destinatario di una accertamento fiscale, potrebbe essere destinatario di una azione di riscossione coattiva esattoriale finalizzata al recupero dei ticket sanitari non pagati, al pagamento di sanzioni per aver autocertificato illegittimamente un diritto senza averne i requisiti ed agli interessi legali nel frattempo maturati. interessi.


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