Esenzione ticket sanitario per disoccupato (codice E02) – Nucleo familiare fiscale e soglie di reddito per l’accesso al beneficio


Il nucleo familiare fiscale di riferimento ai fini esenzione ticket E02 non ha nulla a che vedere con il nucleo familiare ai fini ISEE





Ho un dubbio che mi è sorto soltanto adesso, leggendo casualmente su internet un articolo che parlava di esenzioni sanitarie. Da alcuni anni ho usufruito dell’esenzione E02 in quanto disoccupata e senza redditi propri. Iniziai una convivenza nel 2017 (non di fatto ma comunque registrati come famiglia anagrafica, perché abbiamo avuto un figlio), nel 2019 mio marito (allora compagno) trova un lavoro e quindi percepisce un reddito annuale di circa 8000 euro, l’anno successivo, di 18000, il 2021, di 19000. Tra spese di affitto ecc abbiamo avuto un isee sempre basso, di 0 nel 2017, 2018 2019 (non avevamo un lavoro), di 1800 nel 2020, di 6000 nel 2021 e 2022.

Noi ci siamo sposati civilmente a settembre 2021. E il marzo scorso ho richiesto di nuovo l’esenzione E02, perché ho erroneamente sempre creduto che questa si riferisse al reddito derivante dall’ISEE e non quelli effettivi da lavoro. Cioè credevo che la soglia era per il valore dell’isee (non per giustificarmi ma posso dire che, non so perché, all’ASL mi dissero fosse proprio così…).

Ora leggo che invece mi sbagliavo, quindi, mi chiedo se l’esenzione avuta questi ultimi anni sia stata adeguata o meno (credo di sì, essendo sempre stati solo conviventi, vero? Io non ho avuto alcun reddito proprio). Ma quella di quest’anno, penso probabilmente non lo sia perché ora siamo sposati. Se non erro l’esenzione dovrebbe fare riferimento ai redditi dell’anno precedente, come verrebbe allora considerata la situazione, se fino a settembre non ero sposata? Si contano i redditi da settembre fino a dicembre (che non arriverebbe a 8263, e forse così ne avrei ancora diritto)? O si considerano i redditi di tutto l’anno?

Sinceramente mi dispiace essere arrivata a questo casino dove spero non aver usato l’esenzione senza averne diritto. Come ultima cosa, vorrei sapere, se non ne ho più diritto, come dovrei fare per “cessarlo” quest’anno e cosa mi devo aspettare per le visite svolte usando quel codice in modo improprio. Spero di essere stata chiara nelle domande, vi ringrazio per l’attenzione

Il nucleo familiare fiscale di riferimento del disoccupato (soggetto che abbia svolto e cessato attività di lavoro dipendente) al fine di poter valutare il diritto all’esenzione E02 dal pagamento del ticket sanitario è formato dal disoccupato stesso, dal coniuge del disoccupato e dai figli inclusi o meno nel medesimo stato di famiglia (cioè, coniuge e figli possono essere conviventi o meno con il disoccupato) nonché dai genitori, dai nipoti, da generi nuore, fratelli e sorelle conviventi (ovvero inclusi nello stato di famiglia e, pertanto, conviventi con il disoccupato).

Quello che qui rileva di interesse per il quesito posto, è che nel nucleo familiare fiscale non rientrano eventuali conviventi di fatto anche se ricompresi nello stato di famiglia del disoccupato.

Il nucleo familiare fiscale di riferimento per valutare il diritto all’esenzione E02 dal pagamento del ticket sanitario non ha nulla a che vedere con il nucleo familiare ai fini ISEE.

Quando si parla di reddito complessivo percepito dal nucleo familiare fiscale si intende la somma di tutti i redditi lordi IRPEF percepiti dai componenti il nucleo familiare fiscale nel corso dell’anno di imposta precedente.

L’esenzione ticket sanitario E02 spetta al nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore ad 8 mila e 263,31 euro, incrementato fino a € 11 mila e 362,05 euro, in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

Nell’ipotesi di assenza di figli e di altri familiari, come nella fattispecie, il soggetto disoccupato ha diritto, da single, all’esenzione dal ticket fiscale E02 se nell’anno precedente ha percepito un reddito IRPEF inferiore ad 8 mila e 263,31 euro.

Nell’ipotesi di un solo figlio e in assenza di altri familiari (come sopra specificato), il soggetto disoccupato ha diritto, da coniugato, all’esenzione dal ticket fiscale E02 se nell’anno precedente lui ed il coniuge hanno percepito, un reddito complessivo IRPEF inferiore ad 11 mila e 878,51 euro.

Per non fruire dell’esenzione è sufficiente non autocertificare il diritto all’esenzione: qualora il cittadino abbia fruito dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario senza averne diritto e risultasse destinatario di una accertamento fiscale, potrebbe essere destinatario di una azione di riscossione coattiva esattoriale finalizzata al recupero dei ticket sanitari non pagati, al pagamento di sanzioni per aver autocertificato illegittimamente un diritto senza averne i requisiti ed agli interessi legali nel frattempo maturati. interessi.

2 Luglio 2022 · Tullio Solinas


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