Sono due i quinti del TFR vincolati in caso di licenziamento, dimissioni volontarie o passaggio in quiescenza del lavoratore dipendente sottoposto ad azione esecutiva: 1/5 del TFR maturato è riservato al creditore in corso di pignoramento e un quinto al creditore accodato che deve essere comunque accantonato dal datore di lavoro (articolo 546 codice di procedura civile). Sul residuo disponibile si può richiedere l’anticipazione se si è in possesso dei requisiti necessari.
Alla fine del rapporto di lavoro verrà calcolato il TFR spettante netto, verranno sottratti i 2/5 riservati ai due creditori pignoranti nonché l’importo eventualmente anticipato, e quello che resta accreditato al dipendente.
La possibilità di ottenere l’anticipazione del TFR è subordinata alle seguenti condizioni:
- il lavoratore deve avere maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- l’anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta;
- l’anticipazione deve essere altresì contenuta nei limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti ;
- l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
La richiesta, inoltre, deve essere giustificata dalla necessità di:
- eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- eventuali spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore (articolo 5 DLgs 151/2001 e articolo 7 Legge 53/2000).
Naturalmente, condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
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