Vincoli sul trattamento di Fine Rapporto (TFR) in caso di un pignoramento in corso e uno in attesa – Anticipazione del TFR residuo


Solo sul residuo disponibile di un quinto del TFR si può richiedere l’anticipazione, ammesso che si sia in possesso dei requisiti necessari.





Ho in corso un pignoramento dello stipendio con 1/5 trattenuto ed anche il tfr è vincolato per 1/5: recentemente mi è arrivato un altro atto di pignoramento che è stato messo in coda. Posso richiedere l’anticipo del tfr facendomi detrarre 1/5 nonostante abbia un altro pignoramento accodato?

Sono due i quinti del TFR vincolati in caso di licenziamento, dimissioni volontarie o passaggio in quiescenza del lavoratore dipendente sottoposto ad azione esecutiva: 1/5 del TFR maturato è riservato al creditore in corso di pignoramento e un quinto al creditore accodato che deve essere comunque accantonato dal datore di lavoro (articolo 546 codice di procedura civile). Sul residuo disponibile si può richiedere l’anticipazione se si è in possesso dei requisiti necessari.

Alla fine del rapporto di lavoro verrà calcolato il TFR spettante netto, verranno sottratti i 2/5 riservati ai due creditori pignoranti nonché l’importo eventualmente anticipato, e quello che resta accreditato al dipendente.

La possibilità di ottenere l’anticipazione del TFR è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. il lavoratore deve avere maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
  2. l’anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta;
  3. l’anticipazione deve essere altresì contenuta nei limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti ;
  4. l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

La richiesta, inoltre, deve essere giustificata dalla necessità di:

  1. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  2. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
  3. eventuali spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore (articolo 5 DLgs 151/2001 e articolo 7 Legge 53/2000).

Naturalmente, condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.

1 Luglio 2022 · Ludmilla Karadzic


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